Art. 3. Se l'unificazione legislativa nelle Provincie di Venezia e di Mantova avra' luogo contemporaneamente all'attuazione della presente Legge, e quindi si dara' il caso previsto dall'art. 46 della Legge 19 luglio 1868, n. 4480, il Governo avra' facolta' di ordinare per Decreto Reale le occorrenti disposizioni transitorie. Ove la unificazione legislativa fosse posteriore alla presente Legge, sono intanto aumentate del 10 per cento le imposte normali, salve le addizionali oggi in vigore nelle Provincie Venete e Mantovana, in forza delle Leggi 9 febbraio 1850, 13 dicembre 1862 e 29 febbraio 1864.