(Allegato M-art. 3)
                               Art. 3. 
 
  Se l'unificazione legislativa  nelle  Provincie  di  Venezia  e  di
Mantova avra'  luogo contemporaneamente all'attuazione della presente
Legge, e quindi si dara'  il caso previsto dall'art. 46  della  Legge
19 luglio 1868, n. 4480, il Governo avra'  facolta'  di ordinare  per
Decreto Reale le occorrenti disposizioni transitorie. 
 
  Ove la unificazione  legislativa  fosse  posteriore  alla  presente
Legge, sono intanto aumentate del 10 per cento  le  imposte  normali,
salve  le  addizionali  oggi  in  vigore  nelle  Provincie  Venete  e
Mantovana, in forza delle Leggi 9 febbraio 1850, 13 dicembre  1862  e
29 febbraio 1864.