Allegato N Legge d'imposta sui redditi di ricchezza mobile. Art. 1. A cominciare dall'anno 1871, l'aliquota d'imposta sui redditi di ricchezza mobile e' fissata al 12 per cento. A partire da quest'epoca, e' tolta alle Provincie ed ai Comuni la facolta' di sovrimporre centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile.