(Allegato N-art. 1)
 
                             Allegato N 
 
          Legge d'imposta sui redditi di ricchezza mobile. 
 
                               Art. 1. 
 
  A cominciare dall'anno 1871, l'aliquota d'imposta  sui  redditi  di
ricchezza  mobile  e'  fissata  al  12  per  cento.  A   partire   da
quest'epoca, e' tolta alle Provincie ed ai  Comuni  la  facolta'   di
sovrimporre centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile.