(Allegato N-art. 10)
                              Art. 10. 
 
  La ritenuta a titolo d'imposta sulla ricchezza  mobile,  a  termini
degli articoli 5 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023, e 3
della Legge 26 luglio  1868,  n.  4513,  sara'   fatta  senza  alcuna
detrazione, qualunque sia l'ammontare del reddito, salvo il  disposto
dell'articolo 24 della Legge 14 luglio 1864, e dell'ultimo  paragrafo
dell'articolo 7 della presente. 
 
  Sono  abolite  tutte  le  esenzioni  dalla  tassa  sui  redditi  di
ricchezza  mobile  derivanti  da  titoli,  sia  nominativi   che   al
portatore, sui quali la tassa si esige per ritenuta.