Art. 13. L'ammontare dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile sara' portato in deduzione dai redditi medesimi nell'applicazione della tassa di mano-morta, stabilita colla Legge 21 aprile 1862, n. 587. Sono mantenute in vigore tutte le disposizioni fin qui vigenti in materia d'imposta sui redditi di ricchezza mobile, in quanto non siano contrarie alla presente Legge.