(Allegato N-art. 13)
                              Art. 13. 
 
  L'ammontare dell'imposta sui redditi  di  ricchezza  mobile  sara' 
portato in deduzione dai  redditi  medesimi  nell'applicazione  della
tassa di mano-morta, stabilita colla Legge 21 aprile 1862, n. 587. 
 
  Sono mantenute in vigore tutte le disposizioni fin qui  vigenti  in
materia d'imposta sui redditi di  ricchezza  mobile,  in  quanto  non
siano contrarie alla presente Legge.