Art. 2. Le Commissioni comunali e consorziali, di cui all'art. 11 del Decreto legislativo del 28 giugno 1866, n. 3023, saranno composte di due delegati del Governo e di uno del Comune o Consorzio. Quando un Comune o Consorzio abbia una popolazione superiore ai 12 mila abitanti, la Commissione potra' essere composta di un numero maggiore, serbata pero' sempre la proporzione sopraindicata. La meta' dei delegati del Governo sara' scelta fra i Consiglieri comunali che non siano Impiegati governativi. Le Commissioni comunali e consorziali avranno sempre la facolta' di aumentare i redditi della ricchezza mobile che siano stati accertati dall'Agente, e cio' tanto nel caso di reclamo per parte dei contribuenti, quanto nel caso in cui non abbiano reclamato od abbiano aderito alle iscrizioni o rettificazioni fatte d'ufficio dall'Agente.