(Allegato N-art. 2)
                               Art. 2. 
 
  Le Commissioni comunali e  consorziali,  di  cui  all'art.  11  del
Decreto legislativo del 28 giugno 1866, n. 3023, saranno composte  di
due delegati del Governo e di uno del Comune o Consorzio. 
 
  Quando un Comune o Consorzio abbia una popolazione superiore ai  12
mila abitanti, la Commissione potra'  essere composta  di  un  numero
maggiore, serbata pero' sempre la proporzione sopraindicata. 
 
  La meta'  dei delegati del Governo sara'  scelta fra i  Consiglieri
comunali che non siano Impiegati governativi. 
 
  Le Commissioni comunali e consorziali avranno sempre  la  facolta' 
di aumentare  i  redditi  della  ricchezza  mobile  che  siano  stati
accertati dall'Agente, e cio' tanto nel caso di reclamo per parte dei
contribuenti, quanto nel caso in cui non abbiano reclamato od abbiano
aderito alle iscrizioni o rettificazioni fatte d'ufficio dall'Agente.