(Allegato N-art. 3)
                               Art. 3. 
 
  L'imposta di ricchezza mobile e' dovuta per tutti i redditi che  vi
sono soggetti, nel  Comune  nel  quale  il  contribuente  ha  il  suo
domicilio. 
 
  I possessori di due o piu' Stabilimenti, o di due o piu' sedi dello
stesso Stabilimento, posti in Comuni diversi, dovranno fare una  sola
dichiarazione complessiva nel Comune in cui tengono lo Stabilimento o
la sede  principale,  e  pagheranno  l'imposta  complessivamente  nel
Comune medesimo.