Art. 4. L'imposta non riscossa per ritenuta sara' commisurata sui redditi dell'anno immediatamente antecedente al giorno in cui devono essere fatte le dichiarazioni. Pero' la cessazione di un cespite di reddito, che abbia luogo nell'anno immediatamente successivo al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione, dara' diritto a compenso sull'imposta dell'anno medesimo. Se la cessazione del cespite del reddito avvenga dopo l'anno successivo al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione, ma prima della scadenza dell'anno solare a cui si riferiscono ruoli dell'imposta, il compenso avra' luogo nell'anno successive.