(Allegato N-art. 5)
                               Art. 5. 
 
  L'epoca nella quale devono essere fatte le dichiarazioni dei  nuovi
redditi, delle variazioni e della cessazione dei redditi, decorrera' 
dal 1° al 31 luglio. 
 
  In  mancanza  di  dichiarazione   per   parte   del   contribuente,
s'intendera'  confermato il reddito precedentemente accertato.