Art. 7. Per la determinazione del reddito minimo non imponibile od imponibile colla detrazione di lire 100, giusta il disposto dell'art. 9 della Legge 28 maggio 1867, n. 3719, sara' tenuto calcolo, oltrecha'© dei redditi di ricchezza mobile di qualunque specie, eziandio dei redditi fondiari posseduti dal contribuente, quantunque questi ultimi non siano assoggettati alla presente imposta. Per l'effetto di quest'articolo la valutazione dei redditi fondiari sara' fatta moltiplicando per otto la relativa somma dell'imposta fondiaria. L'imposta sugli stipendi, pensioni ed assegni pagati dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, sara' liquidata sulla meta' del loro ammontare.