(Allegato N-art. 7)
                               Art. 7. 
 
  Per  la  determinazione  del  reddito  minimo  non  imponibile   od
imponibile colla detrazione di lire 100, giusta il disposto dell'art.
9 della Legge  28  maggio  1867,  n.  3719,  sara'   tenuto  calcolo,
oltrecha'© dei redditi  di  ricchezza  mobile  di  qualunque  specie,
eziandio dei redditi fondiari posseduti dal contribuente,  quantunque
questi ultimi non siano assoggettati alla presente imposta. 
 
  Per l'effetto di quest'articolo la valutazione dei redditi fondiari
sara'  fatta moltiplicando per otto la  relativa  somma  dell'imposta
fondiaria. 
 
  L'imposta sugli stipendi, pensioni ed assegni pagati  dallo  Stato,
dalle Provincie e dai Comuni, sara'  liquidata sulla meta'  del  loro
ammontare.