(Allegato N-art. 9)
                               Art. 9. 
 
  I redditi che non dipendano da condominio  o  da  dominio  diretto,
bencha'© percepiti sui frutti e commisurati in una ragione  qualunque
al prodotto del fondo, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile.
Anche i redditi di natura fondiaria,  reale  od  immobiliare  saranno
soggetti alla tassa di ricchezza  mobile,  se  non  risulti  che  dal
possessore di essi redditi, o dal  possessore  del  fondo  dal  quale
provengono, gia'  si paghi un tributo stabilito in contemplazione dei
redditi stessi. 
 
  La tassa di ricchezza mobile, dovuta  dal  colono  che  coltiva  il
fondo col patto di dividere i prodotti, e' valutata senza  detrazione
alcuna al 5 per cento dell'imposta  prediale  governativa  principale
che colpisce il fondo, quando questa  imposta  sorpassa  le  lire  50
annue. Ove l'imposta  principale  non  giunga  a  questo  limite,  il
reddito di ricchezza mobile del colono si considera come inferiore al
limite minimo. La  tassa  sara'   anticipata  dal  proprietario,  che
avra'  diritto di rivalersi sul colono,  sia  direttamente,  sia  per
mezzo dell'affittuario o di chi  ha  diritto  a  percepire  la  parte
dominicale. 
 
  E' abolita la separazione dei  redditi  ammessa  dagli  ultimi  due
capoversi dell'articolo 9 della Legge 28 maggio  1867,  n.  3719.  Le
coloni'e e le affittanze agrarie saranno sempre tassate come un  solo
ed unico Ente.