(Allegato O-art. 10)
                              Art. 10. 
 
  La tassa sui  domestici,  dove  sara'   stabilita,  dovra'   essere
corrisposta da  chiunque  tenga  a  sua  disposizione  domestici  per
servizio suo e della sua  famiglia,  senza  distinzione  se  i  detti
domestici ricevano o no l'alloggio o il vitto dalle  persone  da  cui
dipendono.