(Allegato O-art. 15)
                              Art. 15. 
 
  E' accordato un compenso ai Comuni sull'Erario  nazionale  per  gli
anni 1871, 1872 e 1873, pagabile in rate semestrali ed eguali  al  30
per cento della massima somma che essi potevano sovraimporre a titolo
di centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile,  sulla  base
dei ruoli del secondo semestre 1869 ed anno 1870. 
 
  Le Deputazioni provinciali non potranno permettere che sia ecceduto
il  limite  fissato  dalla  Legge  per  la  sovrimposta  sulla  tassa
fondiaria, ove i Comuni non si siano  valsi  del  dazio  di  consumo,
delle tasse concesse dalla presente Legge, e d'una almeno delle altre
tasse loro concesse col Decreto legislativo del 26 giugno 1866, e con
la Legge del  26  luglio  1868;  n'e'  potranno  i  Prefetti  rendere
esecutorio il ruolo della  sovrimposta  sulla  fondiaria,  in  quella
parte che eccede il  limite  fissato  dalla  Legge,  se  non  abbiano
verificato il contemporaneo ordinamento delle tasse suddette.