(Allegato O-art. 16)
                              Art. 16. 
 
  A partire dal 1° gennaio  1871,  sono  classificate  tra  le  spese
obbligatorie dei Comuni: 
 
    1° La  meta'   delle  spese  pel  corpo  dei  militi  a  cavallo,
istituito nelle Provincie Siciliane, ad  eccezione  degli  Ispettori,
che rimangono a tutto carico dello Stato. 
 
  Tale concorso sara'  pero' solo del quarto della spesa per il primo
anno; 
 
    2° Le spese  per  la  vaccinazione  nei  Comuni  delle  Provincie
Toscane; 
 
    3° Le spese relative ai fabbricati delle  carceri  pretoriali  ed
alla custodia e al servizio sanitario dei detenuti in queste carceri,
nei Comuni delle Provincie Venete e di Mantova.