Art. 16. A partire dal 1° gennaio 1871, sono classificate tra le spese obbligatorie dei Comuni: 1° La meta' delle spese pel corpo dei militi a cavallo, istituito nelle Provincie Siciliane, ad eccezione degli Ispettori, che rimangono a tutto carico dello Stato. Tale concorso sara' pero' solo del quarto della spesa per il primo anno; 2° Le spese per la vaccinazione nei Comuni delle Provincie Toscane; 3° Le spese relative ai fabbricati delle carceri pretoriali ed alla custodia e al servizio sanitario dei detenuti in queste carceri, nei Comuni delle Provincie Venete e di Mantova.