Art. 17. La quota dei Comuni, pel riparto della spesa relativa ai militi a cavallo, sara' stabilita in base alla spesa complessiva risultante dai ruoli organici della forza per ogni Sezione, ed in ragione della rispettiva popolazione e del contingente principale dell'imposta fondiaria. Nel liquidare le rate dovute dai Comuni si seguiranno le disposizioni dell'articolo 25 della Legge 20 marzo 1865 (Allegato B). Occorrendo di variare il ruolo organico, si seguiranno le disposizioni dell'art. 24 della Legge sopra citata, ma a luogo dei Comuni saranno intese le Deputazioni provinciali.