(Allegato O-art. 17)
                              Art. 17. 
 
  La quota dei Comuni, pel riparto della spesa relativa ai  militi  a
cavallo, sara'  stabilita in base alla spesa  complessiva  risultante
dai ruoli organici della forza per ogni Sezione, ed in ragione  della
rispettiva popolazione  e  del  contingente  principale  dell'imposta
fondiaria. Nel liquidare le rate dovute dai Comuni si  seguiranno  le
disposizioni dell'articolo 25 della Legge 20 marzo 1865 (Allegato B). 
 
  Occorrendo  di  variare  il  ruolo  organico,  si   seguiranno   le
disposizioni dell'art. 24 della Legge sopra citata, ma  a  luogo  dei
Comuni saranno intese le Deputazioni provinciali.