(Allegato O-art. 18)
                              Art. 18. 
 
  Le spese della conservazione del  virus  (vaccino)  passeranno  fra
quelle obbligatorie della Provincia, e la conservazione  del  vaccino
sara'  fatta a cura della Deputazione  provinciale.  Sara'   permesso
alle Provincie di costituire dei Consorzi a questo effetto. 
 
                                Visto: Il Ministro delle Finanze 
                                         Quintino Sella.