(Allegato O-art. 6)
                               Art. 6. 
 
  La tassa sulle vetture pubbliche sara'  dovuta nel Comune  dove  e'
stabilita la sede principale del servizio. 
 
  Quando  manchi  un  criterio  per  stabilire  quale  sia  la   sede
principale del servizio delle vetture pubbliche, questa si  riterra' 
nel Comune piu' popoloso.