(Allegato O-art. 9)
                               Art. 9. 
 
  La tassa sulle vetture pubbliche di prima e seconda categoria,  per
gli anni 1867, 1868, 1869,  1870,  e'  ceduta  ai  Comuni  nei  quali
esistono od hanno la loro sede principale i relativi esercizi. 
 
  Lo Stato restituira'  ai Comuni le somme riscosse per tale  titolo,
dedotte pero' le spese di percezione.