Art. 2. Sono compresi parimenti nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866, n. 3036, i beni spettanti ai Capitoli cattedrali, ancorcha'© investiti di parrocchialita' , o collettivamente o singolarmente abbiano cura d'anime abituale ed attuale, obbligazione principale e permanente di coadiuvare il Parroco nell'esercizio della cura, salvo sempre una sola prebenda curata, se esiste separata dalla massa, ovvero una quota curata di massa, da separarsi per costituire la congrua di un solo Parroco. Agli altri Enti morali collettivi, ancorche' abbiano parrocchialita' o cura d'anime nelle condizioni indicate nel precedente paragrafo, deve ritenersi applicabile l'articolo 1 del numero 1 della Legge 15 agosto 1867, n. 3848, in modo pero' che anche riguardo ai medesimi rimanga salvo un solo Beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale.