(Allegato P-art. 2)
                               Art. 2. 
 
  Sono compresi parimenti nella conversione  disposta  dal  paragrafo
secondo dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866, n. 3036,  i  beni
spettanti   ai   Capitoli   cattedrali,   ancorcha'©   investiti   di
parrocchialita' , o  collettivamente  o  singolarmente  abbiano  cura
d'anime abituale ed attuale, obbligazione principale e permanente  di
coadiuvare il Parroco nell'esercizio della  cura,  salvo  sempre  una
sola prebenda curata, se esiste  separata  dalla  massa,  ovvero  una
quota curata di massa, da separarsi per costituire la congrua  di  un
solo Parroco. 
 
  Agli   altri   Enti   morali    collettivi,    ancorche'    abbiano
parrocchialita'   o  cura  d'anime  nelle  condizioni  indicate   nel
precedente paragrafo, deve ritenersi  applicabile  l'articolo  1  del
numero 1 della Legge 15 agosto 1867, n. 3848, in modo pero' che anche
riguardo ai medesimi rimanga salvo un solo Beneficio  curato  od  una
quota curata di massa per congrua parrocchiale.