Art. 4. Nella esenzione della conversione stabilita nell'art. 18 della Legge 7 luglio 1866 sono compresi: a) Gli edifizi ad uso di culto; b) Gli edifizi necessari ad uso d'Uffizio delle rispettive Amministrazioni, o di abitazione dei Rettori, Coadiutori, Cappellani, custodi ed inservienti della chiesa, con limitazione alla parte strettamente necessaria.