(Allegato P-art. 4)
                               Art. 4. 
 
  Nella esenzione della  conversione  stabilita  nell'art.  18  della
Legge 7 luglio 1866 sono compresi: 
 
    a) Gli edifizi ad uso di culto; 
 
    b) Gli  edifizi  necessari  ad  uso  d'Uffizio  delle  rispettive
Amministrazioni, o di abitazione dei Rettori, Coadiutori, Cappellani,
custodi ed inservienti  della  chiesa,  con  limitazione  alla  parte
strettamente necessaria.