Art. 5. La tassa straordinaria del 30 per cento, imposta dall'art. 18 della Legge 15 agosto 1867, n. 3848, non si applichera' al singolo Beneficio che costituisce la congrua dei singoli Parroci a norma dell'articolo 2, ne' ai Benefici cui sia annessa l'obbligazione principale permanente di coadiuvare al Parroco nell'esercizio della cura; ed a partire dal 1° gennaio 1871 non si applichera' piu' al patrimonio delle chiese parrocchiali e delle succursali amministrato dalle Fabbricerie, Opere od altre Amministrazioni. Rimane al Governo il diritto di esigere il 30 per cento sulla rendita del patrimonio predetto, corrispondente al tempo anteriore al 1° gennaio 1871.