(Allegato P-art. 5)
                               Art. 5. 
 
  La tassa straordinaria del 30 per cento, imposta dall'art. 18 della
Legge 15 agosto  1867,  n.  3848,  non  si  applichera'   al  singolo
Beneficio che costituisce la congrua  dei  singoli  Parroci  a  norma
dell'articolo 2, ne'  ai  Benefici  cui  sia  annessa  l'obbligazione
principale permanente di coadiuvare al Parroco  nell'esercizio  della
cura; ed a partire dal 1° gennaio 1871 non si  applichera'   piu'  al
patrimonio delle chiese parrocchiali e delle succursali  amministrato
dalle Fabbricerie, Opere od altre Amministrazioni. 
 
  Rimane al Governo il diritto di  esigere  il  30  per  cento  sulla
rendita del patrimonio predetto, corrispondente al tempo anteriore al
1° gennaio 1871.