Art. 6. Saranno pure esenti dalla tassa straordinaria del 30 per cento quegli edifizi addetti al culto e non contemplati nei precedenti articoli, che siano dichiarati monumentali con Decreto Reale, sentito il parere della Giunta centrale d'antichita' e belle arti, e dimostrato che, fatta la suddetta riduzione, la rendita rimanente non potrebbe bastare al loro mantenimento.