(Allegato P-art. 6)
                               Art. 6. 
 
  Saranno pure esenti dalla tassa  straordinaria  del  30  per  cento
quegli edifizi addetti al culto  e  non  contemplati  nei  precedenti
articoli, che siano dichiarati monumentali con Decreto Reale, sentito
il parere  della  Giunta  centrale  d'antichita'   e  belle  arti,  e
dimostrato che, fatta la suddetta riduzione, la rendita rimanente non
potrebbe bastare al loro mantenimento.