(Allegato P-art. 8)
                               Art. 8. 
 
  Per l'articolo 6 della  Legge  15  agosto  1867,  n.  3848,  devono
ritenersi soppressi nelle chiese cattedrali i Canonicati che eccedono
il numero di dodici  e  gli  altri  Benefici  e  le  Cappellanie  che
eccedono il numero di sei.