Art. 9. Resta mantenuta per le Provincie di Sicilia la Legge 10 agosto 1862, n. 743. Saranno parimenti applicate le disposizioni delle Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, in quanto non sia altrimenti disposto dalla presente. Visto: Il Ministro delle Finanze Quintino Sella.