(Allegato B-art. 2)
                               Art. 2. 
 
  Al Governo del Re e' data facolta  di determinare le discipline per
assicurare la riscossione  dei  diritti  sulle  merci  esistenti  nel
recinto franco al suddetto giorno, e che non dovessero riesportarsi o
passare a depositi doganali.