(Allegato D-art. 2)
                               Art. 2. 
 
  Il titolo legale a possedere, richiesto dall'art. 20 della Legge 10
luglio 1861, n.  94,  per  le  traslazioni  e  i  tramutamenti  delle
iscrizioni  nominative  nei  casi  di  successione  testamentaria  od
intestata, consiste in un Decreto pronunziato in Camera di  consiglio
dal Tribunale civile del luogo in cui si sara  aperta la successione. 
 
  Per  le  successioni  aperte   all'estero,   tale   Decreto   sara 
pronunziato parimenti in Camera di consiglio  dalla  Corte  d'appello
del luogo dove ha sede l'Amministrazione del Debito pubblico. 
 
  Queste disposizioni saranno anche applicabili alle successioni  che
sieno da giustificarsi presso la Cassa dei depositi e dei prestiti.