Art. 2. Il titolo legale a possedere, richiesto dall'art. 20 della Legge 10 luglio 1861, n. 94, per le traslazioni e i tramutamenti delle iscrizioni nominative nei casi di successione testamentaria od intestata, consiste in un Decreto pronunziato in Camera di consiglio dal Tribunale civile del luogo in cui si sara aperta la successione. Per le successioni aperte all'estero, tale Decreto sara pronunziato parimenti in Camera di consiglio dalla Corte d'appello del luogo dove ha sede l'Amministrazione del Debito pubblico. Queste disposizioni saranno anche applicabili alle successioni che sieno da giustificarsi presso la Cassa dei depositi e dei prestiti.