(Allegato D-art. 3)
                               Art. 3. 
 
  Il titolo legale dello svincolo, divisione  e  trasferimento  delle
rendite iscritte con vincolo di feudo, fidecommesso od altrimenti, in
favore dei successori, le quali siano  divenute  libere  per  effetto
delle Leggi abolitive di siffatti vincoli, consistera  in un  Decreto
pronunziato in Camera di consiglio dal Tribunale civile del domicilio
di chi  se  ne  trovava  investito  alla  pubblicazione  delle  Leggi
medesime.