Art. 3. Il titolo legale dello svincolo, divisione e trasferimento delle rendite iscritte con vincolo di feudo, fidecommesso od altrimenti, in favore dei successori, le quali siano divenute libere per effetto delle Leggi abolitive di siffatti vincoli, consistera in un Decreto pronunziato in Camera di consiglio dal Tribunale civile del domicilio di chi se ne trovava investito alla pubblicazione delle Leggi medesime.