(Allegato D-art. 6)
                               Art. 6. 
 
  Le operazioni di Debito pubblico e quelle concernenti  il  servizio
dei   depositi   e   dei   prestiti   potranno    essere    richieste
all'Amministrazione del Debito pubblico e a quella  della  Cassa  dei
depositi  e  dei  prestiti,  fuori  del  luogo  di  loro  sede,   per
l'intermedio degli Uffizi di Prefettura e Sotto-Prefettura,  e  degli
Uffizi  finanziari  del  Regno,  secondo  quanto   verra    stabilito
nell'apposito Regolamento.