Art. 6. Le operazioni di Debito pubblico e quelle concernenti il servizio dei depositi e dei prestiti potranno essere richieste all'Amministrazione del Debito pubblico e a quella della Cassa dei depositi e dei prestiti, fuori del luogo di loro sede, per l'intermedio degli Uffizi di Prefettura e Sotto-Prefettura, e degli Uffizi finanziari del Regno, secondo quanto verra stabilito nell'apposito Regolamento.