(Allegato D-art. 7)
                               Art. 7. 
 
  Le  dichiarazioni  permesse  dalla  Legge  10  luglio  1861  presso
l'Amministrazione del Debito pubblico, potranno anche operarsi presso
gli Uffizi di Prefettura  secondo  le  norme  che  saranno  stabilite
nell'apposito Regolamento.