Art. 10. Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, provvedera , per Regolamento da approvarsi con Decreto Reale, ai modi e forme per la esecuzione della presente Legge, coordinando la procedura dell'accertamento con quella vigente per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, e fissera , in quanto occorre, i termini relativi, salvo sempre il ricorso all'Autorita giudiziaria, a termini dell'art. 16 della Legge 26 gennaio 1865. A coloro che, uniformandosi a tali disposizioni, entro i termini fissati facciano esattamente le nuove denunzie, non saranno inflitte le multe nelle quali risultera essere essi incorsi per mancanza o inesattezza di denunzie relativamente ai redditi accertati nell'antecedente quinquennio. Visto: Il Ministro delle Finanze Quintino Sella.