(Allegato F-art. 10)
                              Art. 10. 
 
  Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, provvedera ,  per
Regolamento da approvarsi con Decreto Reale, ai modi e forme  per  la
esecuzione   della   presente   Legge,   coordinando   la   procedura
dell'accertamento con quella vigente per l'imposta sui redditi  della
ricchezza mobile, e fissera , in quanto occorre, i termini  relativi,
salvo  sempre  il  ricorso  all'Autorita   giudiziaria,   a   termini
dell'art. 16 della Legge 26 gennaio 1865. 
 
  A coloro che, uniformandosi a tali disposizioni,  entro  i  termini
fissati facciano esattamente le nuove denunzie, non saranno  inflitte
le multe nelle quali risultera  essere essi incorsi  per  mancanza  o
inesattezza  di   denunzie   relativamente   ai   redditi   accertati
nell'antecedente quinquennio. 
 
                                Visto: Il Ministro delle Finanze 
                                        Quintino Sella.