(Allegato F-art. 3)
                               Art. 3. 
 
  La  facolta   dell'Agente  finanziario,  di  rettificare   con   le
prescritte norme i redditi denunziati come presunti, viene estesa con
la presente Legge anche ai redditi denunziati come effettivi. 
 
  Anche trattandosi di redditi effettivi, non  si  fara   luogo  alla
multa che quando la diminuzione  del  reddito  risulti  maggiore  del
quarto.