Art. 9. Nessuna esenzione dall'imposta dei fabbricati sara ammessa, oltre le esenzioni tassativamente stabilite con le Leggi 26 gennaio 1865, n. 2136, per tutto il Regno; e 15 agosto 1867, n. 3855, per la citta di Palermo; come pure le altre derivanti da speciali concessioni a titolo oneroso. I Decreti 10 giugno 1817 ed 8 agosto 1833 per le Provincie Napoletane e Siciliane, il Regolamento 12 luglio 1858, n. 6520, per quelle della Lombardia e della Venezia, in quanto l'uno e gli altri si riferiscono ad esenzioni, ugualmente che tutte e singole le disposizioni generali e speciali che regolarono gia le esenzioni medesime nei vari Compartimenti del Regno, e che s'intendono come individualmente citate, sono abrogate e cessano di avere effetto. E' abrogata del pari ogni altra disposizione contraria a quelle contenute in questa Legge.