(Allegato F-art. 9)
                               Art. 9. 
 
  Nessuna esenzione dall'imposta dei fabbricati sara  ammessa,  oltre
le esenzioni tassativamente stabilite con le Leggi 26  gennaio  1865,
n. 2136, per tutto il Regno; e 15 agosto 1867, n. 3855, per la citta 
di Palermo; come pure le altre derivanti da  speciali  concessioni  a
titolo oneroso. 
 
  I Decreti 10  giugno  1817  ed  8  agosto  1833  per  le  Provincie
Napoletane e Siciliane, il Regolamento 12 luglio 1858, n.  6520,  per
quelle della Lombardia e della Venezia, in quanto l'uno e  gli  altri
si riferiscono ad  esenzioni,  ugualmente  che  tutte  e  singole  le
disposizioni generali e speciali che  regolarono  gia   le  esenzioni
medesime nei vari Compartimenti del Regno,  e  che  s'intendono  come
individualmente citate, sono abrogate e cessano di avere effetto. 
 
  E' abrogata del pari ogni altra  disposizione  contraria  a  quelle
contenute in questa Legge.