Allegato G Legge sulle volture catastali. Art. 1. E' resa obbligatoria in tutto il Regno ai proprietari o possessori di beni immobili la voltura in proprio nome di quei fondi che non si trovino ad essi regolarmente intestati nei rispettivi catasti, e la denunzia di ogni consecutiva mutazione di proprieta o possesso che offra materia a novella voltura. I notai, i cancellieri, e gli uscieri sono egualmente obbligati a denunziare i cambiamenti di proprieta o di possesso di beni immobili, compiuti in forza di atti nei quali siano intervenuti.