(Allegato G-art. 1)
 
                             Allegato G 
 
                   Legge sulle volture catastali. 
 
                               Art. 1. 
 
  E' resa obbligatoria in tutto il Regno ai proprietari o  possessori
di beni immobili la voltura in proprio nome di quei fondi che non  si
trovino ad essi regolarmente intestati nei rispettivi catasti,  e  la
denunzia di ogni consecutiva mutazione di proprieta  o  possesso  che
offra materia a novella voltura. 
 
  I notai, i cancellieri, e gli uscieri sono egualmente  obbligati  a
denunziare  i  cambiamenti  di  proprieta   o  di  possesso  di  beni
immobili, compiuti in forza di atti nei quali siano intervenuti.