Art. 3. E' data facolta al Governo di provvedere, mediante Regolamento da approvarsi con Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, a quanto occorre per la regolarita delle denunzie da parte dei proprietari o possessori, non che dei notai, cancellieri ed uscieri, in ogni caso di mutamento di proprieta o possesso d'immobili; per la esecuzione delle volture; per la formazione dei catasto dei fabbricati sulle risultanze della revisione delle rendite ordinata dall'articolo 20 della Legge 26 gennaio 1865, n. 2136; per bene e regolarmente assicurare la tenuta e conservazione degli antichi catasti e dei nuovi relativi ai fabbricati, non che degli estimari e campioni d'impianto dei catasti stessi, degli elementi occorsi alla loro compilazione ed alle volture in essi eseguite, delle mappe, dei libri di voltura, e di ogni altro atto che vi abbia attinenza.