(Allegato G-art. 3)
                               Art. 3. 
 
  E' data facolta  al Governo di provvedere, mediante Regolamento  da
approvarsi con Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato,  a  quanto
occorre per la regolarita  delle denunzie da parte dei proprietari  o
possessori, non che dei notai, cancellieri ed uscieri, in  ogni  caso
di mutamento di proprieta  o possesso d'immobili; per  la  esecuzione
delle volture; per la formazione dei  catasto  dei  fabbricati  sulle
risultanze della revisione delle rendite  ordinata  dall'articolo  20
della Legge 26  gennaio  1865,  n.  2136;  per  bene  e  regolarmente
assicurare la tenuta e conservazione  degli  antichi  catasti  e  dei
nuovi relativi ai fabbricati,  non  che  degli  estimari  e  campioni
d'impianto dei catasti  stessi,  degli  elementi  occorsi  alla  loro
compilazione ed alle volture in essi eseguite, delle mappe, dei libri
di voltura, e di ogni altro atto che vi abbia attinenza.