Art. 4. La presente Legge andra in attivita il dal 1° gennaio 1871, alla quale epoca s'intendono abrogate tutte e singole le disposizioni contrarie. A coloro che per la fine di aprile del 1871 avranno fatto regolare denunzia, a termini delle disposizioni regolamentari che il Governo emanera in virta¹ delle facolta attribuitegli dall'articolo 3, non sara inflitta alcuna multa, incorsa sia per contravvenzione alla presente, che alle anteriori Leggi relative alle volture catastali. Visto: Il Ministro delle Finanze Quintino Sella.