(Allegato G-art. 4)
                               Art. 4. 
 
  La presente Legge andra  in attivita  il dal 1° gennaio 1871,  alla
quale epoca s'intendono abrogate  tutte  e  singole  le  disposizioni
contrarie. 
 
  A coloro che per la fine di aprile del 1871 avranno fatto  regolare
denunzia, a termini delle disposizioni regolamentari che  il  Governo
emanera  in virta¹ delle facolta  attribuitegli dall'articolo 3,  non
sara  inflitta alcuna multa, incorsa  sia  per  contravvenzione  alla
presente, che alle anteriori Leggi relative alle volture catastali. 
 
                                Visto: Il Ministro delle Finanze 
                                        Quintino Sella.