(Allegato H-art. 2)
                               Art. 2. 
 
  I bastimenti,  tanto  nazionali  che  esteri,  pagheranno  ad  ogni
approdo nei porti, rade o spiaggie  dello  Stato  le  seguenti  tasse
sanitarie: 
 
    1° Le navi a vela ed a vapore  che  abbiano  toccato  la  Turchia
Europea ed Asiatica,  l'Egitto,  la  Siria  e  le  isole  dell'Impero
Ottomano,  e  quelle  provenienti  dalle  Americhe  e   dalle   coste
occidentali dell'Africa, eccettuati i  possedimenti  del  Marocco,  e
cosa; pure quelle provenienti dai paesi al di la  del capo Horn e del
canale di Suez, pagheranno per ogni tonnellata di capacita  centesimi
45; 
 
    2° Ogni altra nave a vela, proveniente dall'estero, paghera   per
ogni tonnellata di capacita  centesimi 25; 
 
    3°  I  piroscafi  provenienti  dai  porti  e   litorali   esteri,
eccettuati i  luoghi  accennati  al  numero  1  di  questo  articolo,
pagheranno 7  centesimi  per  ogni  tonnellata  e  per  ogni  approdo
dall'estero; 
 
    4° I bastimenti a vela potranno andare esenti dalla tassa di  cui
ai numeri 1 e 2 mediante il pagamento annuo del  triplo  della  tassa
stessa per ogni tonnellata, qualunque sia per essere il numero  degli
approdi che effettuassero nel corso dell'anno. 
 
    5° I bastimenti a vapore potranno andare esenti  dalla  tassa  di
cui ai numeri 1 e 3 mediante il pagamento  annuo  del  decuplo  della
tassa stessa per ogni tonnellata, qualunque sia per essere il  numero
degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno. 
 
  Le tasse pagate a tenore dei numeri 1, 2 e 3 non saranno  computate
in isconto della tassa annuale di abbuonamento. Questa tassa  non  va
soggetta ad alcuna riduzione, qualunque sia il mese dell'anno in  cui
viene pagata.