Art. 2. I bastimenti, tanto nazionali che esteri, pagheranno ad ogni approdo nei porti, rade o spiaggie dello Stato le seguenti tasse sanitarie: 1° Le navi a vela ed a vapore che abbiano toccato la Turchia Europea ed Asiatica, l'Egitto, la Siria e le isole dell'Impero Ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco, e cosa; pure quelle provenienti dai paesi al di la del capo Horn e del canale di Suez, pagheranno per ogni tonnellata di capacita centesimi 45; 2° Ogni altra nave a vela, proveniente dall'estero, paghera per ogni tonnellata di capacita centesimi 25; 3° I piroscafi provenienti dai porti e litorali esteri, eccettuati i luoghi accennati al numero 1 di questo articolo, pagheranno 7 centesimi per ogni tonnellata e per ogni approdo dall'estero; 4° I bastimenti a vela potranno andare esenti dalla tassa di cui ai numeri 1 e 2 mediante il pagamento annuo del triplo della tassa stessa per ogni tonnellata, qualunque sia per essere il numero degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno. 5° I bastimenti a vapore potranno andare esenti dalla tassa di cui ai numeri 1 e 3 mediante il pagamento annuo del decuplo della tassa stessa per ogni tonnellata, qualunque sia per essere il numero degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno. Le tasse pagate a tenore dei numeri 1, 2 e 3 non saranno computate in isconto della tassa annuale di abbuonamento. Questa tassa non va soggetta ad alcuna riduzione, qualunque sia il mese dell'anno in cui viene pagata.