(Allegato H-art. 3)
                               Art. 3. 
 
  Sono esenti dal pagamento dei diritti sanitarii: 
 
    a) I bastimenti della Marina militare di qualunque nazione; 
 
    b) Le navi di rilascio, anche ammesse a  libera  pratica,  quando
non facciano operazione di commercio; 
 
    c) I battelli da pesca, anche procedenti dall'estero, e  le  navi
che esercitano la navigazione tra un punto  e  l'altro  dello  Stato.
Questi legni pero', dispensati dall'obbligo  della  patente,  saranno
muniti di un permesso sanitario di cabottaggio  della  durata  di  un
anno,  pel  quale  pagheranno  lire  una,  se  non  maggiori  di   10
tonnellate, e centesimi 20 all'anno  per  tonnellata  sino  alle  50,
centesimi 25 anche all'anno per  tonnellata  se  maggiori  di  questa
portata.