(Allegato H-art. 5)
                               Art. 5. 
 
  Le navi provenienti dall'estero pagheranno la tassa  sanitaria  nel
primo luogo di approdo dello  Stato.  Quando  dal  luogo  dove  hanno
approdato e pagato la tassa si conducano in altri luoghi del litorale
dello Stato,  non  corrispondono  altre  tasse  per  questi  approdi.
Dovranno pero' munirsi del permesso sanitario di cui all'articolo  3,
lettera c, se in uno dei  luoghi  di  approdo  imbarcassero  merci  o
passeggieri destinati per lo Stato.