Art. 5. Le navi provenienti dall'estero pagheranno la tassa sanitaria nel primo luogo di approdo dello Stato. Quando dal luogo dove hanno approdato e pagato la tassa si conducano in altri luoghi del litorale dello Stato, non corrispondono altre tasse per questi approdi. Dovranno pero' munirsi del permesso sanitario di cui all'articolo 3, lettera c, se in uno dei luoghi di approdo imbarcassero merci o passeggieri destinati per lo Stato.