(Allegato I-art. 10)
                              Art. 10. 
 
  Andranno pure esenti dalla tassa  d'ancoraggio  i  bastimenti  che,
appena varati dai cantieri dello Stato, entreranno in un porto o rada
per ultimarvi i lavori indispensabili alla  loro  navigazione,  e  ne
ripartiranno senza avervi fatte operazioni di Commercio.