(Allegato I-art. 11)
                              Art. 11. 
 
  I bastimenti si' nazionali che  esteri,  equiparati  ai  nazionali,
pagheranno per diritto d'ingresso nelle darsene dello Stato centesimi
6 per tonnellata. 
 
  Sono escluse da ogni pagamento le navi di portata non  superiore  a
50 tonnellate.