Art. 17. Per l'ammissione agli esami di grado della Marina mercantile si pagheranno: Dagli aspiranti al grado di Capitano di lungo corso e di costruttore navale di prima classe, lire trenta; Dagli aspiranti al grado di Capitano di grande cabottaggio, di costruttore navale di seconda classe e di primo macchinista, lire venti; Dagli aspiranti al grado di padrone e di macchinista, lire dieci. La detta tassa sara' pagata meta' per l'esperimento teoretico e meta' per quello pratico, ed esonera dalla tassa di licenza.