(Allegato I-art. 17)
                              Art. 17. 
 
  Per l'ammissione agli esami di grado  della  Marina  mercantile  si
pagheranno: 
 
  Dagli  aspiranti  al  grado  di  Capitano  di  lungo  corso  e   di
costruttore navale di prima classe, lire trenta; 
 
  Dagli aspiranti al grado di  Capitano  di  grande  cabottaggio,  di
costruttore navale di seconda classe e  di  primo  macchinista,  lire
venti; 
 
  Dagli aspiranti al grado di padrone e di macchinista, lire dieci. 
 
  La detta tassa sara'  pagata meta'  per l'esperimento  teoretico  e
meta'  per quello pratico, ed esonera dalla tassa di licenza.