Art. 18. Per la spedizione delle patenti di grado della Marina mercantile saranno percetti i seguenti diritti: Patenti di Capitano di lungo corso e di costruttore navale di prima classe, lire sessanta; Dette di Capitano di grande cabottaggio, di costruttore navale di seconda classe e di primi macchinisti, lire quaranta; Dette di padrone e di secondi macchinisti, lire venti. Per la promozione da un grado all'altro si paghera' la differenza che passa fra i diritti fissati per i due gradi, coll'aumento di lire cinque. Occorrendo di dover lasciare un duplicato delle patenti di grado, si percepiranno lire cinque.