(Allegato I-art. 18)
                              Art. 18. 
 
  Per la spedizione delle patenti di grado  della  Marina  mercantile
saranno percetti i seguenti diritti: 
 
  Patenti di Capitano di lungo corso e di costruttore navale di prima
classe, lire sessanta; 
 
  Dette di Capitano di grande cabottaggio, di costruttore  navale  di
seconda classe e di primi macchinisti, lire quaranta; 
 
  Dette di padrone e di secondi macchinisti, lire venti. 
 
  Per la promozione da un grado all'altro si paghera'  la  differenza
che passa fra i diritti fissati per i due gradi, coll'aumento di lire
cinque. 
 
  Occorrendo di dover lasciare un duplicato delle patenti  di  grado,
si percepiranno lire cinque.