(Allegato I-art. 19)
                              Art. 19. 
 
  Per le autorizzazioni a navigare come  secondo  di  bordo  al  gran
cabottaggio,  per  le  autorizzazioni  illimitate  ai   marinari   di
comandare battelli pel piccolo traffico della costa, e per quelle  di
dirigere battelli alla pesca illimitata in alto mare  od  all'estero,
oltre i limiti assegnati alla navigazione dei Capitani di cabottaggio
o dei padroni, si pagheranno lire dieci. 
 
  Per ogni duplicato delle dette autorizzazioni si percepiranno  lire
due.