Art. 19. Per le autorizzazioni a navigare come secondo di bordo al gran cabottaggio, per le autorizzazioni illimitate ai marinari di comandare battelli pel piccolo traffico della costa, e per quelle di dirigere battelli alla pesca illimitata in alto mare od all'estero, oltre i limiti assegnati alla navigazione dei Capitani di cabottaggio o dei padroni, si pagheranno lire dieci. Per ogni duplicato delle dette autorizzazioni si percepiranno lire due.