(Allegato I-art. 2)
                               Art. 2. 
 
  Non sono considerate operazioni di commercio il mandare la lancia a
terra, il consegnare o ricevere lettere ed anche  semplici  campioni,
ed il rifornirsi di qualsiansi provvigioni od attrezzi di  bordo  che
possano essere necessari al compimento del viaggio.