Art. 3. I bastimenti che imbarcano e sbarcano merci in piu' porti, rade o spiaggie dello Stato, o che vi fanno anche una sola di queste due operazioni, pagano la tassa di ancoraggio nel luogo in cui incominciano l'operazione, e ne vanno esenti in quelli ove la continuano o la compiono, purche' in tale intervallo non tocchino alcun porto estero; se toccano un porto, rada o spiaggia esteri, escluso il caso di forza maggiore, pagheranno la tassa come al primo approdo. Non godranno di tale benefizio i piroscafi, scorsi trenta giorni dalla data del pagamento della tassa; e le navi a vela dopo quattro mesi dalla data medesima.