(Allegato I-art. 3)
                               Art. 3. 
 
  I bastimenti che imbarcano e sbarcano merci in piu' porti,  rade  o
spiaggie dello Stato, o che vi fanno anche una  sola  di  queste  due
operazioni,  pagano  la  tassa  di  ancoraggio  nel  luogo   in   cui
incominciano l'operazione,  e  ne  vanno  esenti  in  quelli  ove  la
continuano o la compiono, purche' in  tale  intervallo  non  tocchino
alcun porto estero; se toccano un  porto,  rada  o  spiaggia  esteri,
escluso il caso di forza maggiore, pagheranno la tassa come al  primo
approdo. Non godranno di tale benefizio i  piroscafi,  scorsi  trenta
giorni dalla data del pagamento della tassa; e le navi  a  vela  dopo
quattro mesi dalla data medesima.