(Allegato I-art. 4)
                               Art. 4. 
 
  L'imbarco e lo sbarco di passeggieri equivale all'imbarco e  sbarco
di merci per l'applicazione della tassa di  ancoraggio,  a  meno  che
esso non accada per ragione  di  malattia  od  in  caso  di  rilascio
forzato.