(Allegato I-art. 5)
                               Art. 5. 
 
  I bastimenti nazionali a vela e gli esteri equiparati ai nazionali,
ed i piroscafi addetti esclusivamente al  rimorchio  dei  bastimenti,
potranno andare  esenti  dalla  tassa,  di  cui  all'articolo  primo,
mediante il pagamento  di  una  lira  e  65  centesimi  all'anno  per
tonnellata, qualunque sia per essere  il  numero  degli  approdi  che
effettuassero nel corso dell'anno. 
 
  Questa  tassa  annuale  non  va  soggetta  ad  alcuna  diminuzione,
qualunque sia il mese dell'anno in cui viene pagata, e pero' le tasse
gia'  pagate a tenore dell'articolo primo non  saranno  computate  in
diminuzione della medesima. 
 
  Le navi di portata non superiore a  50  tonnellate  pagheranno  una
sola tassa d'ancoraggio all'anno, qualunque sia il  numero  dei  loro
approdi.