(Allegato I-art. 6)
                               Art. 6. 
 
  I  piroscafi,  tranne  quelli  designati  all'articolo  precedente,
pagheranno la tassa d'ancoraggio una sola volta  al  mese,  qualunque
sia il numero degli approdi e delle operazioni di commercio praticate
entro un mese dal giorno in cui ebbe luogo il primo approdo.