(Allegato I-art. 9)
                               Art. 9. 
 
  Sono esenti dal pagamento della tassa d'ancoraggio: 
 
  I bastimenti della Marina militare di qualsivoglia bandiera; 
 
  I battelli addetti alla pesca  lungo  il  litorale  dello  Stato  e
quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiaggie.