Allegato K Legge sulle tasse scolastiche. Art. 1. Per ciascuno dei tre studi di giurisprudenza, medicina ed ingegneria, compresa la scuola di applicazione, e' stabilita una tassa d'ammissione di lire 40 ed una tassa complessiva di lire 720. La ripartizione di questa nei diversi rami di studio sara' fatta con Decreto Reale, sentito il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione. Per la facolta' di filosofia e lettere, e per quella di scienze fisiche e naturali, la tassa di ammissione e' di lire 40, e la complessiva degli studi di lire 360, da ripartirsi come sopra. Le altre tasse universitarie pei diplomi che autorizzano alle professioni minori sono stabilite: Per la farmacia ed il notariato. Tassa d'ammissione . . . . . . . . . . . . . . . L. 30 Tassa complessiva degli studi . . . . . . . . . » 120 Per la flebotomia. Tassa d'ammissione . . . . . . . . . . . . . . . L. 15 Tassa complessiva degli studi . . . . . . . . . » 30 Per la veterinaria. Tassa d'ammissione . . . . . . . . . . . . . . . L. 20 Tassa complessiva degli studi . . . . . . . . . » 100 Per l'ostetricia. Tassa d'ammissione . . . . . . . . . . . . . . . L. 15 Tassa complessiva degli studi . . . . . . . . . » 50