Art. 15. Il locatore che ha eseguito i miglioramenti puo' chiedere all'affittuario l'aumento del fitto corrispondente alla nuova classificazione del fondo in base all'articolo 4. L'affittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto ad una indennita' corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto. La predetta indennita' spetta anche in caso di anticipata risoluzione del rapporto. Se non interviene accordo tra le parti, nei casi previsti dai precedenti commi, e' ammesso ricorso alla sezione specializzata agraria presso il tribunale competente per territorio, non oltre un anno dalla cessazione del contratto di affitto. Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, puo' disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennita', da corrispondersi dal locatore medesimo all'affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali. Se in giudizio e' stata fornita prova della sussistenza in generale dei miglioramenti, all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non e' stato soddisfatto il suo credito o non siano state prestate idonee garanzie. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i miglioramenti previsti nel contratto e concordati dalle parti o comunque eseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.